Nel caso che una delle Parti non accetti le proposte della Commissione di conciliazione o non si pronunci nel termine fissato dalla relazione, ognuna di esse potra' chiedere che la controversia sia deferita alla Corte Internazionale di Giustizia. Nel caso in cui la Corte di Giustizia non riconoscesse carattere giuridico alla controversia, le Parti convengono che essa sara' risolta ex aequo et bono.

Testo vigente dal 14 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57~art16 · fonte del testo