La Commissione di conciliazione verra' udita, mediante istanza indirizzata al Presidente, dalle due Parti agenti in comune accordo, o, in difetto, dall'una o dall'altra delle Parti. L'istanza, dopo aver esposto l'oggetto della controversia, invitera' la Commissione a prendere le misure atte a conseguire una conciliazione. Se la richiesta promana da una sola delle Parti, essa sara' contemporaneamente notificata da questa all'altra Parte.

Testo vigente dal 14 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57~art5 · fonte del testo