Se una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria e' pendente al momento della estinzione della presente Convenzione, essa proseguira' il suo corso secondo le norme della presente Convenzione o di ogni altra Convenzione che le Parti decidessero di sostituirle.

Testo vigente dal 14 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57~art21 · fonte del testo