[1]Estinzione di un trattato o ritiro da esso in base alle disposizioni del trattato stesso o con il consenso delle parti
[2]L'estinzione di un trattato o ii ritiro di una parte possono avere luogo:
- a)in base alle disposizioni del trattato; o,
- b)in ogni momento, con il consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.
Testo vigente dal 30 aprile 1974
