Nel corso della procedura di conciliazione o della procedura giudiziaria le Alte Parti Contraenti si asterranno dal prendere qualsiasi misura che possa comunque pregiudicare l'accettazione delle proposte della Commissione di Conciliazione o l'esecuzione della decisione della Corte Internazionale di Giustizia.
Testo vigente dal 14 marzo 1957
