Le Parti della controversia possono in ogni momento del procedimento di conciliazione decidere di comune accordo di ricorrere ad un'altra procedura per definire la controversia.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
Le Parti della controversia possono in ogni momento del procedimento di conciliazione decidere di comune accordo di ricorrere ad un'altra procedura per definire la controversia.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~allegato-art12 · fonte su Normattiva