La procedura davanti alla Commissione di conciliazione si svolgera' in contradditorio. Tale procedura sara' regolata dalla Commissione stessa che terra' conto, salvo decisioni contrarie prese all'unanimita', delle disposizioni contenute nel titolo III della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per la composizione pacifica dei conflitti internazionali.

Testo vigente dal 14 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-03;57~art9 · fonte del testo