1. Salvo diverso accordo fra le Parti, la Commissione di conciliazione fissa il proprio regolamento interno e, in ogni caso le procedure devono essere quelle del contraddittorio. Per quanto attiene all'inchiesta, la Commissione, a meno che non decida altrimenti all'unanimita', si uniforma alle disposizioni contenute nel Titolo III della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per la composizione pacifica delle controversie internazionali. 2. Le Parti sono rappresentate presso la Commissione di conciliazione da agenti aventi il compito di servire da intermediari fra le Parti, inoltre, farsi assistere da consiglieri e da esperti da lei nominati a tale scopo e chiedere che venga ascoltata ogni persona la cui testimonianza possa apparirle utile. 3. La Commissione ha la facolta' di chiedere spiegazioni ai consiglieri ed esperti delle Parti, nonche' a chiunque essa ritenga utile convocare con il benestare del proprio Governo.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~allegato-art5 · fonte su Normattiva