La commissione di conciliazione fissa la sua procedura, salvo che le parti non si accordino diversamente. La commissione puo', con il consenso delle parti della controversia, invitare gli Stati contraenti a presentare le proprie opinioni oralmente o per iscritto. Le decisioni della commissione su questioni procedurali, il rapporto e le raccomandazioni della commissione sono adottati a maggioranza dei suoi membri.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-v-art4 · fonte su Normattiva