film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo ed ha il diritto di servirsene per ottenere un altro controtipo o delle copie. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto di utilizzare il negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi. Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, in italiano e in francese, oppure in italiano e in inglese.

Testo vigente dal 11 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;57~accordo-art6 · fonte su Normattiva