Negativi e lingue (1) Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo ed ha il diritto di servirsene per ottenere un altro controtipo o delle copie. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto di utilizzare il negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi. (2) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in inglese.
Testo vigente dal 14 marzo 2006
