La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, puo' notificare al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo III-420, paragrafo 1 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
