[1]Articolo II-109 Principi della legalita' e della proporzionalita' dei reati e delle pene

[2]1. Nessuno puo' essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui e' stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non puo' essere inflitta una pena piu' grave di quella applicabile al momento in cui il reato e' stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena piu' lieve, occorre applicare quest'ultima. 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui e' stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art109 · fonte su Normattiva