[1](2) Principi della legalita' e della proporzionalita' dei reati e delle pene 1. Nessuno puo' essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui e' stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non puo' essere inflitta una pena piu' grave di quella applicabile al momento in cui il reato e' stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena piu' lieve, occorre applicare quest'ultima. 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui e' stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Spiegazione Questo articolo riprende la regola classica della irretroattivita' delle leggi e delle pene in materia penale. Vi e' stata aggiunta la regola della retroattivita' della legge penale piu' mite, esistente in vari Stati membri e che figura nell'articolo 15 del Patto relativo ai diritti civili e politici. L'articolo 7 della CEDU e' redatto come segue: "1. Nessuno puo' essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui e' stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non puo' essere inflitta una pena piu' grave di quella applicabile al momento in cui il reato e' stato commesso. 2. II presente articolo non ostacolera' il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui e' stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.". Si e' semplicemente soppresso al paragrafo 2 il termine scivili"; la soppressione non implica nessun cambiamento del senso del paragrafo, che contempla in particolare i crimini contro l'umanita'. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3 (1), questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU. Il paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalita' dei reati e delle pene sancito dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita'.

[2]-------------------------

[3](1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione. (2) Articolo II-109 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~spiegaz-carta-diritti-art49 · fonte su Normattiva