[1]Articolo II-110 Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
[2]Nessuno puo' essere perseguito o condannato per un reato per il quale e' gia' stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
