[1]Articolo III-124

[2]1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle competenze da essa attribuite all'Unione, una legge o legge quadro europea del Consiglio puo' stabilire le misure necessarie per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilita', l'eta' o l'orientamento sessuale. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa approvazione del Parlamento europeo. 2. In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea puo' stabilire i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione e definire tali misure per sostenere le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art124 · fonte su Normattiva