[1]Articolo III-125
[2]1. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a), di libera circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la legge o legge quadro europea puo' stabilire misure a tal fine. 2. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione a tale scopo, una legge o legge quadro europea del Consiglio puo' stabilire misure relative ai passaporti, alle carte d'identita', ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato e misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
