[1]Articolo III-131

[2]Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro puo' essere indotto a prendere nell'eventualita' di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art131 · fonte su Normattiva