[1]Articolo III-151
[2]1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti tra gli Stati membri ed i paesi terzi. 2. Il paragrafo 4 e la sottosezione 3 relativa al divieto delle restrizioni quantitative si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri. 3. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalita' di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse. 4. 1 dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale. 5. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che fissano i dazi della tariffa doganale comune. 6. Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente articolo, la Commissione s'ispira:
- a)alla necessita' di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,
- b)all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione, nella misura in cui tale evoluzione avra' per effetto di accrescere la competitivita' delle imprese,
- c)alla necessita' di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza per i prodotti finiti;
- d)alla necessita' di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e un'espansione del consumo nell'Unione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
