Art. 22 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1](1) Diversita' culturale, religiosa e linguistica L'Unione rispetta la diversita' culturale, religiosa e linguistica. Spiegazione Questo articolo e' stato fondato sull'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e sull'articolo 151, paragrafi 1 e 4 del trattato CE, ora sostituiti dall'articolo III-280, paragrafi 1 e 4 della Costituzione, relativi alla cultura. Il rispetto della diversita' culturale e linguistica e' ora sancito anche all'articolo I-3, paragrafo 3 della Costituzione. L'articolo si ispira alla dichiarazione n. 11 allegata all'Atto finale del trattato di Amsterdam sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, ripreso ora nell'articolo I-52 della Costituzione.
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[3](1) Articolo II-82 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
