[1]Articolo III-159

[2]Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficolta' gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' adottare regolamenti o decisioni europei che istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, per un periodo non superiore a sei mesi, se tali misure sono strettamente necessarie. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art159 · fonte su Normattiva