[1]1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e l'Algeria:

  • a)tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
  • b)lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante:

[2]- nell'intero territorio della Comunita', o in una sua parte sostanziale, - nell'intero territorio dell'Algeria, o in una sua parte sostanziale.

[3]2. Le parti procedono alla cooperazione amministrativa nell'applicazione delle rispettive legislazioni sulla concorrenza e agli scambi di informazioni tenendo conto dei limiti imposti dal segreto professionale e commerciale, secondo le modalita' di cui all'allegato 5 del presente accordo. 3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra parte, la Comunita' o l'Algeria possono adottare misure adeguate previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Testo vigente dal 30 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;187~art41 · fonte su Normattiva