[1]Articolo III-188
[2]Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ne' la Banca centrale europea, ne' una banca centrale nazionale, ne' un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o organismi dell'Unione, comte pure i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
