[1]Articolo III-199
[2]1. Se e fintantoche' vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo III-187. paragrafo 1, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 45 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e' costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea. 2. Se e fintantoche' vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:
- a)rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali;
- b)rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilita' dei prezzi;
- c)sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio;
- d)procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e incidono sulla stabilita' degli istituti e mercati finanziari;
- e)esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'istituto monetario europeo.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
