[1]Articolo III-205

[2]1. L'Unione contribuisce a un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e sostenendone e, se necessario, completandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri. 2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art205 · fonte su Normattiva