[1]Articolo III-204

[2]1. Gli Stati membri, attraverso le politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo III-203 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo III-179, paragrafo 2. 2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilita' delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le azioni al riguardo, in base all'articolo III-206.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art204 · fonte su Normattiva