[1]Articolo I-14 Settori di competenza concorrente
[2]1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17. 2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:
- a)mercato interno,
- b)politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III,
- c)coesione economica, sociale e territoriale,
- d)agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,
- e)ambiente,
- f)protezione dei consumatori,
- g)trasporti,
- h)reti transeuropee,
- i)energia,
- j)spazio di liberta', sicurezza e giustizia,
- k)problemi comuni di sicurezza in materia di sanita' pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III. 3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro. 4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
