[1]Articolo I-14 Settori di competenza concorrente

[2]1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17. 2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:

  • a)mercato interno,
  • b)politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III,
  • c)coesione economica, sociale e territoriale,
  • d)agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,
  • e)ambiente,
  • f)protezione dei consumatori,
  • g)trasporti,
  • h)reti transeuropee,
  • i)energia,
  • j)spazio di liberta', sicurezza e giustizia,
  • k)problemi comuni di sicurezza in materia di sanita' pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III. 3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro. 4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art14 · fonte su Normattiva