[1]Articolo III-280
[2]1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversita' nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune. 2. L'azione dell'Unione e' intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, a sostenere e a completare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
- a)miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
- b)conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
- c)scambi culturali non commerciali;
- d)creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversita' delle culture. 5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:
- a)la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa e' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni;
- b)il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
