[1]Articolo III-225

[2]L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art225 · fonte su Normattiva