[1]Articolo III-224
[2]La legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", ed il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente l'articolo III-231 e l'articolo III-219, paragrafo 3.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
