[1]Articolo III-228
[2]1. Per raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo III-227 e' creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli. A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:
- a)regole comuni in materia di concorrenza,
- b)un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,
- c)un'organizzazione europea del mercato. 2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 puo' comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto e meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione. Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-227 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione. Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi. 3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o piu' Fondi agricoli di orientamento e di garanzia.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
