[1]Articolo III-228

[2]1. Per raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo III-227 e' creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli. A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

  • a)regole comuni in materia di concorrenza,
  • b)un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,
  • c)un'organizzazione europea del mercato. 2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 puo' comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto e meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione. Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-227 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione. Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi. 3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o piu' Fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art228 · fonte su Normattiva