[1]Articolo III-229

[2]Per consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227, puo' essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

  • a)un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziati in comune,
  • b)azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art229 · fonte su Normattiva