[1]Articolo III-229
[2]Per consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227, puo' essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:
- a)un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziati in comune,
- b)azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
