[1]Articolo III-227
[2]1. Le finalita' della politica agricola comune sono:
- a)incrementare la produttivita' dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,
- b)assicurare cosi' un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,
- c)stabilizzare i mercati,
- d)garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
- e)assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa puo' implicare, si considera:
- a)il carattere particolare dell'attivita' agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparita' strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,
- b)la necessita' di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
- c)il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
