[1]Articolo III-245

[2]1. La presente sezione si applica ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili. 2. La legge o legge quadro europea puo' stabilire le opportune misure per la navigazione marittima e aerea. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art245 · fonte su Normattiva