[1]Articolo III-245
[2]1. La presente sezione si applica ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili. 2. La legge o legge quadro europea puo' stabilire le opportune misure per la navigazione marittima e aerea. E' adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
