[1]Articolo III-248

[2]1. L'azione dell'Unione mira a rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, a favorire lo sviluppo della sua competitivita', inclusa quella della sua industria, e a promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi della Costituzione. 2. Ai fini di cui al paragrafo 1, essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese, comprese le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le universita' nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualita'. Essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare le potenzialita' del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione. 3. Tutte le azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, comprese le azioni dimostrative, sono decise e realizzate conformemente alla presente sezione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art248 · fonte su Normattiva