[1]Articolo I-25 Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio

[2]1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione. La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 2. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorche' delibera a maggioranza qualificata. 4. Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art25 · fonte su Normattiva