[1]Articolo III-190

[2]1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, in conformita' della Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, adotta:

  • a)regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nell'articolo 19, paragrafo 1, nell'articolo 22 o nell'articolo 25, paragrafo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo III-187, paragrafo 4;
  • b)le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali in virtu' della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;
  • c)raccomandazioni e pareri. 2. La Banca centrale europea puo' decidere di pubblicare decisioni europee, raccomandazioni e pareri da essa adottati. 3. I1 Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4, i regolamenti europei che fissano i limiti e le condizioni entro cui la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalita' di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e decisioni europei da essa adottati.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art190 · fonte su Normattiva