[1]giuridici

[2]1. Conformemente all'articolo III-190 della Costituzione, la Banca centrale europea adotta:

  • a)i regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nell'articolo 19, paragrafo 1, nell'articolo 22 o nell'articolo 25, paragrafo 2 del presente statuto e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo 41;
  • b)le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali in virtu' della Costituzione e del presente statuto;
  • c)raccomandazioni e pareri. 2. La Banca centrale europea puo' decidere di pubblicare le sue decisioni europee, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri. 3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41, la Banca centrale europea ha il potere di comminare alle imprese ammende e penalita' di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti europei e dalle decisioni europee da essa adottati.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art34 · fonte su Normattiva