[1]Articolo III-281

[2]1. L'Unione completa l'azione degli Statimembri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitivita' delle imprese dell'Unione in tale settore. A tal fine l'azione dell'Unione intende:

  • a)incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;
  • b)favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art281 · fonte su Normattiva