[1]Articolo III-284

[2]1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamita' naturali o provocate dall'uomo. L'azione dell'Unione e' intesa a:

  • a)sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamita' naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione;
  • b)promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;
  • c)favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art284 · fonte su Normattiva