[1]Gestione delle calamita' naturali

[2]1. Le parti convengono che la finalita' della cooperazione in questo settore e' ridurre la vulnerabilita' della regione dell'America centrale alle calamita' naturali: cio' attraverso il sostegno agli sforzi nazionali e al quadro regionale per ridurre la vulnerabilita' alle calamita' naturali e affrontarle, il rafforzamento della ricerca regionale, la diffusione delle migliori pratiche e l'esperienza acquisita in materia di riduzione del rischio di calamita', preparazione alle catastrofi, pianificazione, monitoraggio, prevenzione, mitigazione, risposta e ripristino. La cooperazione sostiene anche gli sforzi di armonizzazione del quadro giuridico in base alle norme internazionali e il miglioramento del coordinamento istituzionale e del sostegno pubblico. 2. Le parti incoraggiano le strategie che riducono la vulnerabilita' sociale e ambientale e rafforzano le capacita' delle comunita' e istituzioni locali per quanto attiene alla riduzione del rischio di calamita'. 3. Le parti riservano un'attenzione particolare a rafforzare l'elemento di riduzione del rischio di calamita' in tutte le loro politiche, anche a livello di gestione del territorio e di attivita' di ripristino e ricostruzione.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art51 · fonte su Normattiva