[1]Articolo III-328

[2]1. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione. 2. Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorita' del ministro degli affari esteri dell'Unione. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art328 · fonte su Normattiva