[1]Ambiti di cooperazione

[2]Le Parti concordano che la cooperazione militare si svolgera' nei seguenti ambiti:

  • a)sicurezza internazionale;
  • b)politica di difesa;
  • c)formazione e addestramento in campo militare;
  • d)attivita' informativa di carattere militare;
  • e)fornitura, manutenzione, riparazione e ammodernamento degli armamenti e della tecnica militare;
  • f)missioni di pace;
  • g)operazioni umanitarie e di SAR (Search and Rescue);
  • h)sminamento;
  • i)sanita' e assistenza medica;
  • j)legislazione militare;
  • k)sport e cultura;
  • l)scienza e tecnologia di interesse militare;
  • m)disarmo e controllo degli armamenti;
  • n)cooperazione civile-militare;
  • o)industria della Difesa;
  • p)qualsiasi altro ambito che le due Parti giudichino necessario e adeguato.

Testo vigente dal 15 febbraio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-01-25;11~accordo-art2 · fonte su Normattiva