[1]Ambiti di cooperazione
[2]Le Parti concordano che la cooperazione militare si svolgera' nei seguenti ambiti:
- a)sicurezza internazionale;
- b)politica di difesa;
- c)formazione e addestramento in campo militare;
- d)attivita' informativa di carattere militare;
- e)fornitura, manutenzione, riparazione e ammodernamento degli armamenti e della tecnica militare;
- f)missioni di pace;
- g)operazioni umanitarie e di SAR (Search and Rescue);
- h)sminamento;
- i)sanita' e assistenza medica;
- j)legislazione militare;
- k)sport e cultura;
- l)scienza e tecnologia di interesse militare;
- m)disarmo e controllo degli armamenti;
- n)cooperazione civile-militare;
- o)industria della Difesa;
- p)qualsiasi altro ambito che le due Parti giudichino necessario e adeguato.
Testo vigente dal 15 febbraio 2017
