[1]Articolo III-326
[2]1. In deroga all'articolo III-325 il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire a un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilita' dei prezzi, puo' concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute di Stati terzi. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo e secondo la procedura di cui al paragrafo 3. Il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire ad un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilita' dei prezzi, puo' adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'euro all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'euro. 2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o piu' valute di Stati terzi come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, puo' formulare gli orientamenti generali di politica dei cambi nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilita' dei prezzi. 3. In deroga all'articolo III-325, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dall'Unione con uno o piu' Stati terzi o organizzazioni internazionali, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide le modalita' per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalita' devono assicurare che l'Unione esprima una posizione unica. La Commissione e' associata a pieno titolo ai negoziati. 4. Fatti salvi le competenze e gli accordi dell'Unione relativi all'unione economica e monetaria, membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
