[1]Articolo III-327

[2]1. L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali. 2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del presente articolo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art327 · fonte su Normattiva