[1]Articolo III-344

[2]1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri e' responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna. Il comitato puo' adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. 2. II Consiglio e' assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilita' di un segretario generale nominato dal Consiglio. Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale. 3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art344 · fonte su Normattiva