[1]Articolo III-349

[2]Qualsiasi membro della Commissione che non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art349 · fonte su Normattiva