[1]Articolo III-378

[2]Nell'eventualita' di una controversia che mette in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte puo', anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo III-365, paragrafo 6, valersi dei motivi previsti all'articolo III-365, paragrafo 2, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilita' dell'atto stesso.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art378 · fonte su Normattiva