[1]Articolo III-377
[2]Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni delle sezioni 4 e 5 e del titolo III, capo IV concernenti lo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non e' competente a esaminare la validita' o la proporzionalita' di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilita' incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
