Art. 377 — Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia
Non si procede al giudizio in contumacia per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, salvo che vi sia concorso di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare del Re Imperatore. 27
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
27La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 22 ottobre 1990, n. 469 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Testo vigente dal 1 novembre 1990, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva